La pronuncia in esame prende in considerazione una procedura negoziata <>.
La procedura si è fondata su un avviso pubblico a manifestare interesse �€� su cui poi si sarebbero innestati gli inviti formulati dal RUP �€� sostanzialmente e formalmente aperto ad ogni operatore che, nei termini di presentazione delle offerte, risultasse �€�iscritto�€� al mercato elettronico (in questo modo si esprime l�€�avviso).
L�€�appalto è stato aggiudicato al pregresso affidatario, circostanza �€� quest�€�ultima �€� che ha determinato l�€�immediata reazione del ricorrente che innanzi al giudice ha immediatamente prospettato la plateale violazione del criterio della rotazione lamentando la mancata motivazione della deroga (ovvero la mancata motivazione dell�€�invito al pregresso affidatario del servizio).
Sulle possibilità di �€�veicolare/derogare�€� alla rotazione, come noto, la recente giurisprudenza ha evidenziato che se realmente al procedimento amministrativo semplificato di affidamento possono partecipare (rectius: manifestare interesse auspicando di essere invitati) tutti i soggetti potenzialmente interessati (a condizione, evidentemente, che siano in possesso dei requisiti richiesti) la questione dell�€�alternanza non si pone.
Si è in presenza, semplificando, di una sorta di procedura aperta (con bando ultra semplificato) ed in questo senso, nell�€�aggiudicazione di commesse �€�affini�€� (nel senso prospettato dalle linee guida ANAC n. 4) sia i soggetti già invitati sia lo stesso pregresso affidatario (a prescindere da come si sia aggiudicato l�€�appalto) possono presentare la propria manifestazione di interesse.
Altra questione, ovviamente, è quella dell�€�invito: la stazione appaltante deve comunque specificare che i soggetti candidati tutti o quelli estratti (a seconda del numero dei soggetti che hanno aderito alla richiesta dell�€�avviso pubblico) verrano invitati a presentare offerta senza applicazione della rotazione.
Insiste pertanto, e ciò non può essere posto in dubbio, un obbligo di motivazione che il RUP (che propone il procedimento) deve chiarire/esplicitare a �€�monte�€� del procedimento.
E ciò è quanto emerge dalla sentenza in commento.
Il giudice, in primo luogo, richiama il dettato dell�€�articolo 36 rammendo, con le parole espresse dal Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3831 del 2019 che �€�il principio�€� della rotazione �€�mira ad evitare il crearsi di posizioni di rendita anticoncorrenziali in capo al contraente uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il precedente affidamento) e di rapporti esclusivi con determinati operatori economici, favorendo, per converso, l�€�apertura al mercato più ampia possibile sì da riequilibrarne (e implementarne) le dinamiche competitive�€�.
Conseguentemente �€�il principio di rotazione si riferisce propriamente non solo agli affidamenti ma anche agli inviti, orientando le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da interpellare e da invitare per presentare le offerte ed assumendo quindi nelle procedure negoziate il valore di una sorta di contropartita al carattere �€�fiduciario�€� della scelta del contraente allo scopo di evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo.�€�
La circostanza che il RUP proceda ammettendo la partecipazione di ogni soggetto potenzialmente interessato ed invitando ogni soggetto che abbia manifestato interesse a concorrere, di per sé, non spiega concretamente il perché si deroghi alla rotazione.
Una motivazione è sempre e comunque necessaria e ciò risulta chiarito non solo dalla giurisprudenza ma dalle stesse Linee guida n. 4 dell�€�ANAC che, pur non essendo vincolate, rappresentano il modello virtuoso che ha suggerito come �€�veicolare/disciplinare�€� l�€�applicazione della rotazione.
Il fatto di andare in deroga ad un criterio fondante nei procedimenti sottosoglia non può trovare una giustificazione implicita: la fase dell�€�invito al pregresso affidatario (e a chi sia già stato invitato) deve trovare una chiara motivazione anche a tutela degli altri appaltatori (che potrebbero contestarla fin dall�€�avvio del procedimento).
Ed in questo senso, il giudice in modo molto rigoroso ritiene condivisibili le censure �€�nella misura in cui�€� la stazione appaltante �€�non ha palesato le ragioni che l�€�hanno indotta a derogare a tale principio: ciò in linea con i principi giurisprudenziali per cui, ove la stazione appaltante intenda comunque procedere all�€�invito di quest�€�ultimo (il gestore uscente), dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all�€�oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento (ex multis: Cons. Stato, Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854; id., Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2079; id., Sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125)�€�.
Il giudice annulla la gara (anche per altro motivo che ha palesato la non conformità dell�€�offerta a quanto richiesto dalla stazione appaltante) �€� statuendo il subentro del ricorrente nel contratto già stipulato - considerato che �€� è emersa una vischiosità o �€�incrostazione�€� con l�€�appalto precedente �€�e ciò convince sull�€�opportunità del principio legislativo di rotazione volto ad evitare posizioni consuetudinarie e dominanti nei rapporti degli operatori economici con le amministrazioni�€�.