Il c.d. Decreto Sblocca Cantieri all�€�articolo 1 prevede proprio in merito all�€�articolo 105 del Codice le seguenti modifiche:
1) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: �€�Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento dell�€�importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture�€�; 2) al comma 4, la lettera a) è abrogata; 3) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: �€�e sia in possesso dei requisiti di cui all�€�articolo 80�€�; 4) al comma 4, la lettera d) è abrogata; 5) il comma 6 è abrogato; 6) al comma 13 la lettera a) è abrogata e alla lettera c) le parole �€�e se la natura del contratto lo consente�€� sono soppresse; |
MODIFICHE AL COMMA 4
Riguardo alle modifiche di cui al comma 4 troviamo i seguenti cambiamenti:
MODIFICHE AL COMMA 6
Si supera l�€�obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, che nella previgente disciplina era obbligatoria per determinate tipologie di appalti ed in relazione al valore degli stessi.
Pertanto, mettendo in relazione questa modifica con quelle del comma 4, emerge chiaramente che in sede di gara non sarà più necessario indicare gli eventuali subappaltatori né dimostrarne il possesso dei requisiti di ordine generale e/o speciale, salvo il caso in cui questi concorrano con quelli dell�€�impresa partecipante a soddisfare i requisiti minimi complessivi per la partecipazione alla procedura. L�€�operatore economico partecipante ha quindi solo l�€�onere di indicare la parte e la quota di contratto che intende subappaltare, senza esplicitare in sede di gara quale sarà il subappaltatore.
MODIFICHE AL COMMA 13
Le modifiche al comma 13 consentono a qualunque subappaltatore e per qualsiasi tipologia di appalto l�€�ottenimento direttamente dalla stazione appaltante della corresponsione dell�€�importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, se ne facciano richiesta.
Quindi i subappaltatori potranno sempre farsi pagare direttamente dalla stazione appaltante senza che l�€�appaltatore possa impedirlo.
NUOVO SUBAPPALTO |
√ Limite massimo del 50% |
√ Possibilità di affidare il subappalto anche a chi abbia partecipato alla procedura per l�€�affidamento dell�€�appalto |
√ Requisiti del subappaltatore non da dimostrare in sede di gara |
√ Eliminato l�€�obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori |
√ Sempre consentito il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della stazione appaltante |